VENDITE SICURE: LA PROCURA A VENDERE E…

COME POSSO OPERARE QUANDO CONSEGNO IL MIO VEICOLO AL CONCESSIONARIO?

Quando si consegna un veicolo a un concessionario/rivenditore auto, si può:

  • vendere il veicolo al concessionario/rivenditore (minivoltura)
  • sottoscrivere una procura speciale a vendere a favore del concessionario/rivenditore
  • consegnare il veicolo per la demolizione in cambio dell’acquisto di un nuovo veicolo

La pratica più tutelante è quella di vendere il veicolo al concessionario/rivenditore (minivoltura) poiché solo in questo caso il venditore, non più intestatario del veicolo, sarà esente da ogni responsabilità sul veicolo.

Vediamo ora i tre casi.

1. Vendita del veicolo a un concessionario/rivenditore (cosiddetta minivoltura)

La “minivoltura” consiste nella vendita di un veicolo da un privato a un concessionario/rivenditore di veicoli usati.

La richiesta di registrazione del passaggio di proprietà viene in genere svolta dal concessionario attraverso un’Agenzia di pratiche auto di fiducia. La documentazione da presentare è la stessa prevista per il passaggio di proprietà, mentre il costo è inferiore, in quanto la legge prevede l’esenzione dal pagamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione.

La minivoltura si considera regolarmente effettuata solo se l’atto di vendita viene registrato nell’archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della Motorizzazione Civile (UMC), in caso contrario, il venditore rimane intestatario del veicolo al PRA per mancata registrazione del passaggio di proprietà e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso e uso del veicolo.

Si consiglia il venditore di accertarsi che l’acquirente abbia registrato l’atto di vendita al PRA, chiedendo, dopo sessanta giorni dalla data di autentica dell’atto una “visura”, indicando la targa del veicolo venduto, all’ufficio provinciale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o tramite il servizio online, per verificare l’intestatario attuale al PRA del veicolo e, quindi, che il passaggio di proprietà risulti correttamente effettuato.

2. Consegna del veicolo al concessionario/rivenditore per la successiva rivendita ad un terzo con procura a vendere

In caso di consegna del veicolo per la rivendita il venditore deve redigere la “procura a vendere” dove l’intestatario firma la procura a favore del concessionario/rivenditore. La firma deve essere autenticatada un notaio Per effetto della procura il concessionario/rivenditore non è proprietario del bene ma è delegato a vendere a un terzo soggetto il veicolo.

Ricordiamoci che è importante assicurarsi che:

  • il venduitore/concessionario inserisca il veicolo ritirato in permuta nell’elenco “esenzioni” e che lo trasmetta, nei tempi previsti dalla normativa vigente, all’organo preposto dalla regione per il controllo della tassa automobilistica (bollo auto). Solo questa operazione interrompe l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica . In modo autonomo l’utente può controllare la situazione sul sito della propria regione di residenza.
  • il concessionario o il nuovo acquirente registrino il successivo passaggio di proprietà al PRA. In caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo e nerisponde legalmente.

3. Consegna del veicolo per la demolizione in cambio dell’acquisto di altro veicolo dallo stesso concessionario/rivenditore

Si può consegnare al concessionario/rivenditore il veicolo da demolire solo se si acquista un altro veicolo. In questo caso il concessionario/rivenditore rilascia al cliente (intestatario del veicolo da demolire) un certificato di rottamazione in cui viene specificato che lo stesso concessionario/rivenditore provvederà a registrare al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la “cessazione della circolazione del veicolo per demolizione”.

Il concessionario/rivenditore deve provvedere all’annotazione della cessazione di circolazione per demolizione entro un termine stabilito per legge che può essere, a seconda della tipologia dei veicoli, di trenta o novanta giorni dalla data di consegna del veicolo attestata nel certificato di rottamazione rilasciato al cliente.

Ovviamente la cessazione del pagamento della tassa automobilistica (bollo) decorrerà dal periodo di imposta successivo alla data di rilascio del certificato di rottamazione.

BUONE VENDITE!!

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