Guida alla revisione auto 2018

Lo scopo delle nuove direttive europee riguardanti la revisione delle auto è basato sul desiderio di proteggere i potenziali consumatori da spiacevoli casi di frode al momento dell’acquisto di un’auto usata. Grazie al recepimento della nuova direttiva UE n. 2014/45, basterà effettuare un rapido check dei dati relativi al chilometraggio, per offrire maggiore sicurezza e garanzia a chi desidera acquistare auto usate. Inoltre vi è la necessità di voler ridurre il più possibile il susseguirsi di incidenti mortali, migliorando le revisioni periodiche attraverso l’applicazione di regole più severe. Per non trovarsi impreparati davanti alle nuove normative vigenti, questa guida si pone l’obiettivo di fare chiarezza (per chi è più inesperto o semplicemente per chi ancora è neofita) sull’argomento in questione.

La differenza tra Revisione e Tagliando

Prima di tutto è necessario conoscere la differenza che c’è tra una revisione e un tagliando. La revisione è un vero e proprio checkup dell’auto previsto dalla Motorizzazione Civile, attraverso il quale si può essere in grado di stabilire in tutta sicurezza che i parametri (un esempio può essere la rumorosità del veicolo), siano a norma di legge. Mentre, per quanto riguarda il tagliando, si tratta di un controllo atto ad esaminare lo stato di usura di ogni parte meccanica dell’autoveicolo.

 

Il certificato di revisione

Come accennato, i controlli diventeranno più rigidi e tutto questo andrà a suffragio di ognuno. Entro il prossimo 20 maggio, l’Italia dovrà adeguare la normativa sulle revisioni in ottemperanza alla direttiva UE n. 2014/45. Tali nuove regole, dovranno essere osservate e pienamente operative a partire dall’anno successivo, per cui dal 20 maggio 2018. Ma in sostanza, cosa cambierà davvero per gli automobilisti? E riguardo ai dati che verranno riportati poi sul documento di ognuno? Al termine di ogni procedura di revisione,ACI e Motorizzazione dovranno obbligatoriamente rilasciare al proprietario del veicolo, il documento che certifica l’avvenuta revisione, o meglio, il cosiddetto “certificato di revisione”. Il personale tecnico dovrà consegnare e annotare l’esito dei controlli effettuati e dei chilometri effettivi. Tutti questi dati saranno registrati sul Portale dell’automobilista. Infatti a partire dal 20 maggio 2018 e non oltre il 20 maggio 2021, i centri di revisione, dovranno comunicare per via elettronica al Ministero dei Trasporti (Motorizzazione), i dati contenuti in ciascun certificato di revisione rilasciato dallo stesso centro. Anche se non è ancora certo, molto probabilmente questa procedura diventerà del tutto obbligatoria a partire dal 20 maggio 2018, termine entro il quale il nostro Paese dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni sulla revisione, sancite con la direttiva UE n. 2014/45. I dati del nuovo certificato di Revisione auto sono:

  • Numero di identificazione del veicolo;
  • Targa del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione;
  • Luogo e data di revisione;
  • Lettura del contachilometri al momento del controllo;
  • Categoria del veicolo;
  • Carenze individuate e livello di gravità;
  • Risultato del controllo tecnico;
  • Data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato di revisione;
  • Nome di chi ha provveduto ad espletare le verifiche, firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo;

A quale tipo di controllo verrà sottoposta la nostra compagna di avventure? Di seguito una breve lista di quali sono i controlli di revisione presso l’ufficio della Motorizzazione Civile che verranno effettuati dai tecnici operatori. La revisione auto e controlli obbligatori verteranno principalmente su:

  • Impianto frenante quindi freno a mano, di servizio, freni, pasticche, dischi;
  • Sterzo: cuscinetti, fissaggio, stato meccanico;
  • Sterzo: cuscinetti, fissaggio, stato meccanico;
  • Vetri, specchietti, lavavetri;
  • Impianto elettrico proiettori, luci, indicatori;
  • Telaio carrozzeria, porte, serrature, serbatoio
  • Rumori, gas di scarico inquinanti bollino blu;
  • Identificazione del veicolo tramite targa e telaio;
  • Clacson, cinture di sicurezza anteriori e posteriori.

Occorrerà inoltre:

  • Presentare domanda su apposito modello TT 2100, reperibile presso gli uffici della Motorizzazione Civile e disponibile online;
  • Allegare attestazione di versamento di 45,00 euro sul c.c.p. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri;
  • Prenotare per tempo la visita e prova del veicolo; • Presentare la carta di circolazione del veicolo.

Innanzitutto sì, la revisione ha (nella maggior parte dei casi) una scadenza biennale. Ma, nel caso si tratti di un’auto nuova di zecca sarà necessaria un’immatricolazione. In questo caso la prima revisione andrà eseguita la prima volta dopo 4 anni dall’immatricolazione dell’autoveicolo e successivamente ogni due anni. Diverso per quanto riguarda un’autovettura usata: in questo caso la revisione andrà eseguita direttamente ogni due anni.
Per quanto riguarda taxi e ambulanze è invece previsto un controllo annuale.

Le auto a GPL richiedono una maggior attenzione manutenzione. Nonostante questo, le bombole a GPL non vanno revisionate secondo la legislazione italiana attualmente vigente. Può sembrare strana la mancata revisione di una parte così delicata e potenzialmente pericolosa del veicolo, ma c’è un motivo. Infatti l’impianto presente sulla vettura già prevede l’installazione di particolari elettrovalvole che sono perfettamente in grado di mettere in sicurezza l’autoveicolo, anche nel caso di un sinistro stradale o di un incendio.
Ma allora perché fare la revisione delle auto a GPL? In effetti la revisione vera e propria per i veicoli bifuel e GPL, consiste essenzialmente nella sostituzione delle bombole ogni 10 anni. Il costo per questo tipo di intervento varia dai 300 ai 500€ e prevede un check completo anche di queste altre componenti:

  • Il funzionamento delle tubazioni e raccordi
  • La sostituzione dei filtri GLP qualora vene fosse la necessità
  • Il funzionamento degli iniettori
  • In funzionamento del sistema elettrico
  • La sostituzione del riduttore verso i 100.000 Km

I serbatoi delle auto a metano, a differenza del GPL, necessitano un tipo di revisione diversa. Un controllo periodico deve essere effettuato ogni 4 o 5 anni tenendo sempre conto dell’immatricolazione del veicolo e in particolare dell’ultima revisione effettuata. Bisogna fare attenzione però, a quale tipo di bombole a metano sono state installate sul veicolo e specialmente a quale normativa nazionale siano omologate. Per chiarire le idee di seguito un semplice schema all’interno de quale è possibile capire a quale categoria appartenga la revisione da effettuare e con quale cadenza:

  • Per le bombole omologate secondo la norma europea (R110 ECE/ONU) si devono calcolare 4 anni dalla prima immatricolazione o installazione dell’impianto;
  • per le bombole omologate secondo la norma europea (R110 ECE/ONU) di tipo IV, si devono calcolare 4 anni dalla prima immatricolazione o installazione dell’impianto e successivamente 2 anni di volta in volta;
  • per le bombole omologate secondo la normativa nazionale (DGM) si devono calcolare 5 anni dalla prima immatricolazione o installazione dell’impianto.

I costi per questo tipo di revisione variano a seconda di quante bombole sono installate all’interno del veicolo, e si può spendere dai 150€ fino a 400/500€. Evitare di effettuare periodicamente questa tipologia di revisione porterà il conducente del veicolo a subire una multa davvero salata, con immediato ritiro della carta di circolazione.

Per quanto riguarda la categoria dei veicoli atipici, la revisione delle auto d’epoca o di interesse storico, va effettuata, secondo il decreto del 2009, con scadenza biennale; entro il mese di rilascio della carta di circolazione, o entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione.

I costi della Revisione

Il costo della revisione auto, è rimasto praticamente invariato e stabile per circa 10 anni. Ma in questo momento i prezzi non sono effettivamente cambiati. Di seguito la tabella aggiornata:

Motorizzazione 45 euro
Agenzia ACI 62,25 euro
Centri di revisione e Officine Autorizzate 66,80 euro

 

I 66,80 euro sono così composti: 45 euro costo di revisione + 9,90 euro di IVA 22% + 10,20 euro di diritti Motorizzazione + 1,80 euro di bollettino postale.

Nonostante questo, vi è la probabilità di un eventuale ma ancora ipotetico aumento di 10 euro sulla spesa complessiva della revisione, sia per auto che per moto, arrivando quindi ad una spesa totale che ammonterebbe a 76,88 euro contro i soliti 66,88 euro.

12. Cosa accade se l’auto non passa la Revisione

Se l’auto non risulta idonea alla revisione, possono verificarsi tre condizioni:

Ripetere: l’auto non passa una o più prove e deve essere riparata prima di effettuare di nuovo la revisione. Le riparazioni vanno effettuate entro un mese e la revisione deve avvenire nello stesso centro e va pagata nuovamente tutta la procedura.

Ripetere, sospeso dalla circolazione: le prove hanno evidenziato guasti piuttosto gravi e ritenuti troppo pericolosi per autorizzare la libera circolazione del veicolo. In questo caso bisogna riparare in breve tempo l’auto e pagare una seconda revisione.

Sospeso interno: se durante la revisione vengono segnalati guasti di entità minima, la revisione viene sospesa temporaneamente per effettuare le dovute operazioni e tutti gli accertamenti dovuti, riguardo al corretto funzionamento di ogni singola parte meccanica.

Circolare senza la revisione costa davvero caro: non effettuare questo tipo di controlli comporta una multa salata che può variare dai 155 euro fino ai 625 euro. Se l’infrazione viene rilevata su autostrada si può incorrere anche ad un fermo amministrativo, che verrà revocato solo prenotando la revisione. Mentre per quanto riguarda la circolazione di un veicolo già sospeso, a causa di mancata revisione, comporta una sanzione tra 1.842 e 7.369 euro in aggiunta al fermo amministrativo per 90 giorni, fino ad arrivare alla confisca della vettura in caso di reiterazione della violazione.

Le sanzioni previste per chi manomette il contachilometri

Secondo la nuova direttiva, gli Stati Membri e quindi anche l’Italia devono assicurarsi che i chilometri che l’auto ha percorso siano disponibili agli ispettori per eseguire i dovuti controlli. Qualora, a seguito delle verifiche, si accertasse l’esistenza di un contachilometri manomesso per abbassare i km percorsi dall’auto, sono previste “sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie”.

 

Fonte: automobile.it

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