Assicurazione obbligatoria per veicoli fermi: vale anche per moto e ciclomotori.

È in vigore l’obbligo assicurativo per i motocicli e ciclomotori che restano parcheggiati in un’area il cui accesso è soggetto a restrizioni. Tuttavia, i motociclisti possono continuare a sospendere la propria polizza per un periodo massimo di dieci mesi

Il 23 dicembre 2023 l’Italia ha dato attuazione alla direttiva europea 2118 del 2021, nota per prevedere l’obbligo di assicurare anche i veicoli fermi in aree private.

Il provvedimento si applica anche a motocicli e ciclomotori: la ratio del provvedimento è di coprire il cosiddetto rischio statico, vale a dire la considerazione che una moto (o qualsiasi veicolo a motore che supera i 25 chilometri orari) può arrecare un danno anche se è ferma in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni e per questo deve essere assicurata.

Obbligo assicurativo: ci sono delle eccezioni

Non è necessario stipulare l’assicurazione per le moto che sono state ritirate dalla circolazione (radiate o esportate all’estero) o che non possono circolare perché sottoposti a sequestro o ad altri provvedimenti amministrativi o penali.

Inoltre, si può evitare di assicurare anche i mezzi che non funzionano, magari perché guasti o mancanti di alcune parti essenziali, come il cambio o il motore.

Infine, resta ancora possibile sospendere l’assicurazione per un massimo di 10 mesi, che salgono a 11 mesi per le moto storiche. Ricordiamo che per la sospensione è necessario inviare una raccomandata o una PEC alla propria compagnia di assicurazione, allegando una copia della polizza e di un documento di identità in corso di validità.

L’eventuale allungamento del periodo di sospensione della copertura deve essere comunicato all’impresa assicuratrice entro 10 giorni dalla data di scadenza della sospensione (5 giorni se si tratta di una moto storica).

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