NAZIONALIZZAZIONE: norme generali per l’Immatricolazione di veicoli provenienti da UE

La nazionalizzazione di veicoli provenienti dall'estero prevede specifiche normative per l'immatricolazione e la conformità fiscale, inclusi requisiti IVA.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text]Norme generali per richiedere l’Immatricolazione di Veicoli provenienti da Stati esteri

L’immissione in circolazione dei veicoli provenienti dall’estero è subordinata ad un preventivo controllo della documentazione ed avviene:

Ø In via amministrativa per i veicoli provenienti dai paesi della UE ed appartenenti alla categoria internazionale “M1” o “L” in regola con la prescritta revisione;

Ø All’esito favorevole della visita e prova del veicolo qualora non sia consentita l’immatricolazione in via amministrativa.

Ø non è ammesso l’emanazione di certificati di approvazione per la nazionalizzazione dei veicoli delle categorie internazionali L, M1, N ed O salvo nel caso di doppio collaudo per l’applicazione di sovrastrutture (di cui uno per uso esclusivo interno dell’Ufficio ed uno per la successiva immatricolazione se la sede dell’officina allestitrice è diversa dalla residenza del proprietario del veicolo);

Ø I veicoli della categoria N ed O devono comunque essere sempre sottoposti a collaudo tecnico;

Ø I veicoli della categoria M2 e M3 e veicoli provenienti da paesi extra UE nel caso siano necessari controlli particolarmente complessi, devono essere sottoposti a collaudo da parte del CPA.

(Sono esentati dal produrre la scheda dei dati tecnici i connazionali rimpatrianti o stessi intestatari all’estero che acquisiscono la residenza in Italia. Lo stesso vale per il rispetto della normativa CEE obbligatoria in vigore in Italia al momento della richiesta d’ Immatricolazione).

Assolvimento degli obblighi IVA

I veicoli da considerarsi “nuovi”, immatricolati o no, sono soggetti all’assolvimento dell’IVA.

I veicoli sono considerati nuovi se ricorre una delle seguenti condizioni:

– hanno percorso meno di 6000 km;

– sono stati ceduti (con riferimento al trasferimento di proprietà attestato dalla data indicata sul contratto di vendita tra il cedente straniero e l’acquirente italiano) prima di 6 mesi dall’immatricolazione.

I veicoli sono considerati usati se hanno percorso oltre 6000 km e sono stati ceduti dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Un veicolo “nuovo” immatricolato in un paese della Comunità europea è sempre soggetto all’IVA nel paese di destinazione.

Per quanto attiene la documentazione fiscale da produrre a corredo dell’istanza di immatricolazione, occorre distinguere le seguenti due situazioni:

a) acquisti intracomunitari di veicoli nuovi od usati (motoveicoli, autoveicoli e loro rimorchi), provenienti da Stati della U.E. o aderenti allo spazio economico europeo, attraverso soggetti operanti nell’ esercizio di imprese, arti e professioni ai sensi dell’art. 38 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 (importatori, anche non ufficiali, soggetti ad IVA);

b) acquisti intracomunitari di veicoli nuovi od usati effettuati direttamente da importatori non soggetti IVA (soggetto privato o società avente scopi diversi dalla importazione o commercializzazione di veicoli ).

Nel primo caso, caso a), gli importatori comunicano per via telematica e secondo le procedure di cui al Decreto Dirigenziale 30 ottobre 2007 (G.U. n. 278 del 29/11/2007), i dati relativi al veicolo oggetto di acquisto intracomunitario. In questo caso al richiedente l’immatricolazione non è più richiesta la produzione di alcuna documentazione fiscale, nemmeno sotto forma di autocertificazione, essendo sufficiente la verifica che nel sistema informativo del Dipartimento dei trasporti terrestri risulti confermato il dato.

Per i veicoli importati dai soggetti di cui al caso b), il richiedente l’immatricolazione dovrà produrre, nel rispetto dei principi e delle modalità contenute nel D.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante:

> la denominazione e codice fiscale o partita IVA dell’operatore (estero) dal quale il proprietario ha acquistato il veicolo;

> il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo;

> la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo);

ovvero

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’ importatore non soggetto IVA , che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante:

> il proprio codice fiscale;

> l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA mediante versamento con modello F24 ( tale dichiarazione è dovuta anche nel caso in cui l’interessato non abbia effettuato alcun versamento IVA perché non dovuta);

> il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo;

> la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo);

> il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA;

> se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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