Radiazione e demolizione. Differenze e modalità per operare bene con Autotime

Radiazione e demolizione sono procedure distinte: una rimuove l'auto dal registro, l'altra comporta la sua distruzione fisica regolamentata.
Agenzia pratiche auto Verona

Con il termine “radiazione” si intende la cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA): la vostra auto non esisterà più e, di conseguenza, non avrete più l’obbligo di pagare il bollo. La radiazione può essere disposta per uno dei seguenti motivi:

  • Demolizione
  • Esportazione all’Estero
  • Cancellazione d’ufficio

Nel primo caso, il gestore del centro di raccolta (o il concessionario), deve provvedere alla cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) presentando la richiesta di “Cessazione della circolazione per demolizione” entro 30 giorni dalla consegna dello stesso. Bisogna effettuare la radiazione prima della scadenza del bollo, altrimenti si avrà l’obbligo di pagare il tributo anche per l’anno successivo. Se la radiazione avviene nel primo mese del periodo d’imposta, però, il proprietario non è tenuto al pagamento del bollo auto per quell’anno: ad esempio, se il bollo scade a dicembre (con validità dodici mesi) e l’auto viene rottamata nel mese di gennaio 2014, nulla è più dovuto per l’anno d’imposta 2014.

In alcune regioni vi è la possibilità di richiedere il rimborso dell’importo corrispondente ai mesi non goduti (esattamente come accade per l’assicurazione).

Con il termine “demolizione” si intende la distruzione fisica del veicolo. Lo smaltimento dei rottami è regolato dal decreto che riguarda i rifiuti pericolosi: ecco perché non è possibile organizzare una demolizione “in proprio”. Alla consegna del veicolo, i centri di raccolta (demolitori autorizzati), tra l’altro, devono rilasciare al proprietario un certificato che riporta la data di consegna (da conservare con cura, soprattutto per evitare controversie in caso di notifiche future per mancato pagamento del bollo).

Demolizione: cosa fare e quali documenti servono

L’auto da demolire dev’essere consegnata, come già specificato, al centro di raccolta autorizzato o al concessionario o succursale della casa costruttrice, senza dimenticare: le targhe (anteriore e posteriore), la Carta di Circolazione e il Certificato di Proprietà (o il Foglio Complementare). In caso di smarrimento dei documenti o delle targhe, occorre consegnare anche la relativa denuncia presentata agli Organi di Polizia. Il Certificato di Rottamazione rilasciato al proprietario, deve contenere i seguenti dati:

  • Nome, cognome e indirizzo del proprietario del veicolo
  • Numero di registrazione/identificazione e firma del titolare dell’impresa che rilascia il certificato
  • Data e ora di rilascio del certificato
  • Data e ora di presa in carico del veicolo
  • Autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione
  • Estremi di identificazione auto: classe, marca, modello, targa, numero del telaio
  • Se la consegna del mezzo avviene da parte di un soggetto diverso dal proprietario, occorrono anche i suoi dati personali e firma.

Il Certificato di Rottamazione solleva da ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa) il proprietario del veicolo.

Radiazione per esportazione

Se la radiazione avviene per esportazione all’Estero (“Cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all’Estero“), dal 14 luglio 2014 sono entrate in vigore le nuove norme (circolare numero 4202 del 3 luglio 2014). L’obiettivo di tale provvedimento è quello di contrastare il fenomeno di elusione della normativa antiquinamento.

A tal riguardo, il Ministero di Giustizia ha fornito al PRA un’interpretazione dell’art. 103 del Codice della Strada che afferma che “la norma appena richiamata disciplina unicamente l’ipotesi di cancellazione successiva all’esportazione, mentre non vi sono disposizioni che prevedano la possibilità di cancellazione anteriore ad un’esportazione non ancora avvenuta ma solo prospettata”.

Pertanto per radiazione per esportazione a partire dal 14 luglio 2014, i  documenti necessari variano a seconda che si debba radiare un veicolo già immatricolato all’estero o non ancora.

Veicolo già immatricolato all’estero

Bisognerà consegnare i seguenti documenti:

  • Copia della Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta immatricolazione all’estero;
  • le nuove Targhe
  • Certificato di proprietà (CdP). Secondo gli accordi comunitari (direttiva CEE 1999/37/CE) è previsto  che la carta di circolazione venga ritirata dall’autorità europea che nazionalizza un veicolo estero.

In caso di esportazione in Paesi Extra Ue la traduzione asseverata;

Veicolo non immatricolato all’estero

Se la radiazione del veicolo viene richiesta quando il veicolo è stato esportato ma non ancora reimmatricolato all’estero, è comunque possibile richiedere la formalità; bisognerà però consegnare i seguenti documenti:

  • Le targhe del veicolo;
  • il libretto di circolazione  (carta di circolazione);
  • il Certificato di proprietà (CdF) oppure il foglio complementare per i veicoli vetusti;
  • la documentazione attestante l’avvenuto trasferimento del veicolo all’estero (ad es. il documento di trasporto, la bolla doganale);

Fonte: 6SICURO – 2015

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